Sebbene la scelta della residenza da parte del genitore collocatario costituisca l’esercizio di un diritto di libertà garantito dall’art. 16 della Costituzione, deve rilevarsi che rispetto a tale diritto l’altro genitore può opporre ragioni direttamente collegate all’interesse della prole, come nel caso di un evidente ostacolo all’esercizio del proprio diritto di visita, ed il Giudice dovrà valutare, nella persistenza del disaccordo fra i genitori, se il trasferimento di residenza dei minori si ponga o meno in contrasto con l’interesse degli stessi ad un equilibrato ed armonico sviluppo della personalità, che si sostanzia anche nel diritto a conservare un rapporto significativo e continuativo con l’altro genitore, che potrebbe essere compromesso dal trasferimento della prole in un luogo distante dalla residenza del genitore non collocatario o, comunque, non facilmente raggiungibile. Invero, il diritto di un genitore di spostare la propria residenza insieme al figlio, pur trattandosi di diritto di rilievo costituzionale, deve essere bilanciato con il diritto del minore (di pari rango costituzionale) ad una sana crescita e ad uno sviluppo armonico della personalità, nonché a mantenere, pur in caso di disgregazione della famiglia, equilibrati ed adeguati contatti e rapporti con entrambi i genitori. Con la conseguenza che il diritto del genitore di trasferire la propria residenza insieme al figlio può trovare tutela giudiziale solo ove il trasferimento suddetto garantisca il soddisfacimento del diritto del minore come sopra evidenziato.
(Trib. Torino, sez. VII civ., decreto 8 ottobre 2014),