È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il trust familiare autodichiarato istituito su beni immobili dal disponente, fideiussore di una s.r.l. verso la banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al sorgere del credito, dovendo l’eventus damni ritenersi in re ipsa e desumendosi la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione del carattere autodichiarato di tale trust, dalla duplice circostanza che il disponente ha rilasciato la fideiussione e l’ha successivamente confermata con dichiarazione in cui si dà atto della proroga del finanziamento a favore della società debitrice principale e che il disponente stesso è genitore dell’amministratore di tale società, anche quest’ultimo garante. In caso di azione revocatoria relativa a un trust autodichiarato, la citazione in giudizio del soggetto che riveste entrambe le qualità di disponente e di trustee, anche senza ulteriore specificazione, è sufficiente a far ritenere convenuto in giudizio anche il trustee.
Corte d’Appello Torino – 29 marzo 2017