La Circolare INPS 5 maggio 2017, n. 84, ha fatto alcune precisazione in materia di assegni famigliari e congedi matrimoniali alla luce dell’entrata in vigore della cd. Legge Cirinnà:
CONVIVENTI DI FATTO: ai fini della misura dell’Assegno per il Nucleo Familiare, per la determinazione del reddito complessivo, è possibile assimilare ai nuclei familiari coniugali solo la situazione dei conviventi di fatto che abbiano stipulato il contratto di convivenza ex art. 1, comma 50, l. n. 76/2016 qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.
PARTNERS DI UNIONI CIVILI: Qualora solo una delle due parti dell’unione civile sia lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale devono essere riconosciute (al pari di quanto avviene in ambito matrimoniale per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente) le prestazioni familiari per l’unito civile privo di posizione tutelata.
Nel caso in cui il nucleo sia formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una parte nati da una precedente unione, a questi ultimi viene garantito, qualora uno dei due genitori abbia una posizione tutelata e a prescindere dal fatto che siano in affidamento condiviso o esclusivo, il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori. Se entrambi i genitori, separati o “naturali”, sono privi di una posizione tutelata la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto (lavoratore dipendente o titolare di una posizione previdenziale sostitutiva) garantisce il diritto all’ANF/AF per i figli dell’altro unito civile. Se, invece, i figli di una delle parti dell’unione civile sono nati dopo l’unione stessa, l’assegno potrà essere erogato dall’istituto allorché il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile.
E’ la possibilità di corrispondere l’assegno per congedo matrimoniale anche alle unioni civili