La Corte di Cassazione con sentenza n. 10377/17 depositata il 27 aprile ha stabilito che la convivenza “more uxorio” determina sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il progetto di vita comune una detenzione qualificata dell’unità abitativa del convivente non proprietario, che lo legittima anche alla tutela possessoria qualora venga estromesso violentemente o clandestinamente da terzi, anche se dal convivente proprietario.
Tuttavia la detenzione qualificata è esercitabile ed opponibile ai terzi sino a quanto perdura la convivenza “more uxorio”. Quindi, cessata la convivenza, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull’immobile.
Le cose cambiano però con l’entrata in vigore della l- 76/2016 (Legge Cirinnà): adesso infatti il convivente, in caso di morte del convivente proprietario della casa di abitazione è titolare di un diritto di abitazione temporanea (o meglio legato abitativo ex lege) in forza di quanto gli viene riconosciuto dall’art. 1, comma 43, della legge. La legge si applica tuttavia alle convivenze in essere quando la legge è entrata in vigore, cioè giugno 2016.Se la convivenza è cessata prima, il convivente sopravvissuto soggiace ai diritti degli eredi dell’altro e deve lasciare la casa famigliare. Ovvero, l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta da terzi in danno al convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria e all’azione di spoglio.