A seguito di scelte insindacabili in ordine alla propria residenza compiute da coniugi separati, che non comportano – per il solo fatto di trasferire la residenza lontano dall’altro coniuge – la perdita dell’idoneità ad essere collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse dei minori il collocamento presso l’uno o l’altro genitore, a prescindere dalla conseguente e inevitabile incidenza negativa sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (nella specie, rilevata la necessaria presenza della madre rispetto al padre e la capacità di adattamento dei bambini alle novità, la Corte ha confermato l’affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, autorizzandola al trasferimento della residenza).
lo ha affermato la Corte d’Appello di Ancona con la sentenza 27.12.2016