La mancanza di collaborazione tra genitori separati non può dispensare le autorità italiane dall’attuare tutte le misure che permettano l’esercizio del diritto di visita e il mantenimento dei legami familiari. La tutela del diritto della persona al rispetto della propria vita familiare impone che, laddove necessario, i servizi sociali debbano porre in essere un progetto di sostegno per aiutare gli ex coniugi a migliorare le rispettive capacità genitoriali. Nella specie, nell’enunciare il principio, la Corte ha ritenuto l’applicazione di misure automatiche e stereotipate non sufficiente al rispetto del diritto di visita del ricorrente, in violazione dell’art. 8 CEDU.
Corte EDU prima sezione, 23 marzo 2017