Ove il comodante richieda indietro la casa familiare il giudice è tenuto ad accertare se le esigenze che avevano determinato l’assegnazione della casa familiare goduta in regime di comodato perdurano. Il giudice della separazione può disporre l’assegnazione parziale dell’immobile se essa non contrasta con l’interesse preminente dei figli.
Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2017, n. 2771
Premesso che il coniuge assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante l’esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare, in sede di valutazione della domanda di rilascio dell’immobile proposta dal comodante, il giudice è tenuto ad accertare se l’uso cui il bene attribuito incomodato è stato adibito perduri in quanto perdurino le esigenze legate all’assegnazione.
Il giudice della separazione può disporre l’assegnazione parziale dell’immobile se essa non contrasta con l’interesse preminente dei figli.