La Corte d’appello di Torino ha confermato la dichiarazione di adottabilità di una minore, figlia di una coppia che in età avanzata aveva fatto ricorso alla fecondazione assistita, ritenendo sussistente un’inadeguatezza genitoriale sulla scorta di un’espletata ctu (corte App. Torino sentenza 21/17).
La Corte d’appello ritiene debba essere condiviso il giudizio espresso nei precedenti gradi di giudizio laddove era stata affermata la sussistenza dello stato di abbandono non materiale bensì morale, dovuto all’«inemendabile inadeguatezza» dei genitori biologici, determinata da precise caratteristiche di personalità accertate con le CTU.
Il diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine incontra un limite, nel suo stesso interesse, qualora ciò comporti un’incidenza grave e irreversibile sul suo sviluppo psicofisico, nei termini definiti dall’art. 8 l. n. 184/1983. Il ricorso alla dichiarazione dello stato di adottabilità deve essere considerato soluzione estrema da esperire quando ogni altro rimedio appaia inadeguato, valutando le concrete capacità di acquisto o recupero della capacità genitoriale in tempi compatibili con le esigenze del minore.
La Corte d’appello ritiene che nel giudizio di merito si siano riscontrati precisi e concordanti elementi di fatto che hanno portato alla dichiarazione di sussistenza dello stato di adottabilità valutati correttamente con l’insieme degli elementi positivi accertati. L’ingerenza dello Stato, nel caso di specie, risulta, pertanto, giustificata e proporzionata rispetto allo scopo, «tenendo a mente l’interesse della minore non già ad avere una famiglia “migliore” ma a vedersi assicurata una crescita sana, adeguata assistenza e stabilità affettiva».
Deve, quindi, essere respinto l’appello dei genitori biologici e deve confermarsi la sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino con riferimento alla dichiarazione di adottabilità della minore.