Occorre fare una distinzione:
– TFR maturato prima della pronuncia della sentenza di divorzio: in questo caso il diritto a percepire la quota di TFR viene dichiarato in sentenza;
-TFR maturato dopo la sentenza di divorzio: in questo caso, invece, il coniuge interessato alla quota dovrà proporre un’istanza al Tribunale affinché il suo diritto sia accertato e riconosciuto. In tal caso il Tribunale valuterà se, al momento della richiesta, l’ex coniuge richiedente è in possesso dei due presupposti richiesti dalla Legge sul Divorzio, ovvero:
1. se percepisce un assegno divorzile con cadenza periodica dall’ex coniuge;
2. se non è convolato a nuove nozze.
In questa ipotesi il diritto a percepire la quota di TFR non spetta in quanto sorto prima che sia stata proposta la domanda di divorzio. Chi scrive ritiene necessario precisare che l’indennità riscossa prima della domanda di divorzio incide esclusivamente sulla situazione economica – reddituale del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno o meglio legittima la proposizione della domanda di modifica delle condizioni di separazione.
La percentuale di quota dovuta è individuata dalla Legge sul Divorzio e corrisponde al 40% dell’indennità totale “riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
La risposta al quesito è positiva. I giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che “l’obbligo dell’ex coniuge […] ha natura patrimoniale, con la conseguenza che, in caso di decesso del coniuge tenuto alla prestazione, esso, se rimasto inadempiuto, rientra nell’asse ereditario, gravando sugli eredi del de cuius” (cfr. sent. n. 4867/2006)
Fonte: Divorzio: quando l’ex può ottenere il Tfr
(www.StudioCataldi.it)