Secondo il Tribunale di Roma (sent. 24007/2016), in linea con la giurisprudenza più recente, non è dovuto l’assegno di mantenimento alla ex moglie se è ancora giovane e in grado di lavorare. Nel risolvere il singolo caso, alla luce dell’effettiva e concreta possibilità, per la donna, di reimpiegarsi. In altre parole, il giudice deve tenere conto delle sue obiettive capacità di lavorare e, quindi, di mantenersi da sola.Le precedenti esperienze lavorative, la formazione, l’età giovane e l’idoneità al lavoro costituiscono parametro per determinare la misura del mantenimento e, in alcuni casi, possono giustificare il completo diniego dell’assegno.Quindi, se non ci sono impedimenti a che la donna lavori, alla moglie può essere negato o ridotto l’assegno di mantenimento. Nel caso all’esame del Tribunale di Roma, è stato negato l’assegno divorzile a una donna con poco più di 40 anni, sulla base del fatto che la ex moglie aveva acquisito una discreta professionalità che le consentiva di lavorare nonostante la grave crisi occupazionale del mercato di oggi.