L’art. 155 bis c.c. così recita:”Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile”.
L’affidamento esclusivo è previsto come extrema ratio da praticarsi solo in caso di sussistenza di rilevanti controindicazioni all’affidamento condiviso, ovvero quando il giudice, mediante audizione delle parti, del minore o con gli strumenti di indagine che gli sono concessi, verifica l’inopportunità di attribuire a uno dei genitori compiti di cura e educazione, a causa della sua inettitudine, di netta avversione del minore nei suoi confronti o altra motivazione che renda assolutamente sconsigliabile far sì che lo stesso possa conservare il potere di intervenire sulle ordinarie decisioni relative al minore anche solo per motivi logistici insuperabili. In pratica, all’affidamento esclusivo si accede solo nei casi, da individuarsi con molto rigore, e sempre motivatamente, in cui l’affidamento condiviso si prospetti addirittura contrario all’interesse del minore.
In altri termini, per escludere dall’affidamento uno dei genitori, si richiede ora che il giudice, sulla base di approfondita e congrua analisi del contesto familiare e delle relazioni intersoggettive, reputi controindicato per il minore ricevere cura, educazione, mantenimento e istruzione da entrambi i genitori, è necessario cioè scegliere uno dei genitori, quello più idoneo a svolgere le funzioni enucleate sopra.
Quindi la scelta di un solo genitore potrà e dovrà avvenire solo in presenza di gravi e concrete controindicazioni che, non necessariamente legate alla colpa del genitore escluso, ma anche solo dettate da motivi di lontananza fisica, facciano apparire contrario all’interesse del minore l’ingerenza di un genitore nei compiti quotidiani di cura, educazione e istruzione dei quali in modo stabile si occuperà quindi l’altro.
L’esercizio della potestà spetterà in via esclusiva al genitore affidatario, salvo ovviamente il dovere, incombente sul giudice, di preservare nell’interesse del minore il diritto alla bi genitorialità, e dunque la possibilità per lo stesso di continuare a rapportarsi, per quanto è possibile, in considerazione delle caratteristiche del caso concreto, con entrambi i genitori.
– giurisprudenza.
I Giudici ritengono applicabile l’affidamento esclusivo in via d’eccezione, e solo in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie all’interesse del minore, ad es:
– gli accordi espliciti o impliciti raggiunti in tal senso tra le parti
– manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore
– obiettiva lontananza
– stato di salute psichica
– insanabile contrasto coi figli
– anomala condotta di vita
– disinteresse per i figli
In tema di affidamento dei figli, la mancanza di rapporti (specie se perdurante da lungo tempo) tra uno dei genitori ed il figlio, l’indifferenza del genitore nei confronti del minore o l’aperta e consolidata ostilità di quest’ultimo verso il genitore possono comportare un ostacolo all’affidamento condiviso. Sarebbe irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà, attribuire le decisioni nell’interesse del minore ad entrambi i genitori (separati o divorziati) quando uno dei due ha ormai da tempo perso i contatti col figlio (e con l’altro genitore) e non è più in grado di considerare la capacità, l’inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio.
Trib. Bologna, 17/04/2008
Premesso che secondo l’indirizzo seguito da questo Collegio il regime di affidamento condiviso ha, in genere, maggiori possibilità di realizzo laddove tra i genitori permanga una capacità di dialogo quantomeno nell’interesse dei figli, con il reciproco riconoscimento quale interlocutore privilegiato nella individuazione delle principali scelte educative e formative della prole, e con esclusione di qualsiasi volontà rivendicativa o affermazione di un predominio rispetto all’altro, si osserva come la stessa protratta interruzione dei rapporti fra il padre ed il figlio e l’avvenuta ‘solitaria’ gestione, cura ed accadimento da parte della madre induca nel Tribunale il convincimento che non possa trovare accoglimento la richiesta di affidamento ad entrambi i genitori del piccolo (nella fattispecie, il Tribunale ha asserito che il genitore avesse abdicato ai suoi doveri educativi e formativi del minore come forma ‘ritorsiva’ di fronte a quelle che egli riteneva esser ‘ingiustificate’ pretese economiche della moglie per il mantenimento della prole).
Trib. Novara, 28/05/2009
Conformemente alla nuova disciplina sui provvedimenti riguardo ai figli, l’affidamento condiviso è regola derogabile, potendo il giudice disporre l’affidamento ad un solo coniuge qualora accerti l’inidoneità educativa dell’altro coniuge. Ciò posto, in sede di separazione giudiziale dei coniugi, il mutamento della fede religiosa di uno dei coniugi (nella specie da religione cattolica a quella dei Testimoni di Geova) può rilevare come ragione incidente sull’affidamento della prole ove l’educazione secondo i principi del nuovo credo si riveli pregiudizievole all’interesse del minore perché effettuata in modo tale da incidere sul suo processo evolutivo. (Nella specie il giudice di merito ha accolto la richiesta di affidamento esclusivo del minore, da parte del coniuge estraneo alla confessione de qua, sulla considerazione che le pratiche confessionali del genitore Testimone di Geova e la conseguente soggezione del minore alle tassative regole, ai rigorosi divieti collegati a tali pratiche religiose, erano in concreto idonee ad arrecare al minore, nel presente e nel futuro, danni non irrilevanti sul piano psicologico e formativo, impedendo allo stesso di assimilare un regolare processo di socializzazione e di crescita equilibrata).
Trib. Prato, 11/02/2009
Il semplice fatto che uno dei genitori sia omosessuale non giustifica – e non consente di motivare – la scelta restrittiva dell’affidamento esclusivo della figlia minore di genitore omosessuale.
Trib. Bologna, 15/07/2008
in materia di affidamento dei figli, la ripartizione dell’esercizio della responsabilità genitoriale non ha necessariamente come presupposto l’accertamento dell’eventuale inadempimento dei genitori alle disposizioni assunte in sede di regolamentazione dei rapporti con la prole, così come dalla sussistenza di tale inadempimento non deriva obbligatoriamente una distribuzione della potestà genitoriale che limiti o penalizzi il genitore inadempiente. Quindi può ritenersi compatibile il riconoscimento di situazioni di inadempimento con l’opportunità di mantenere una condivisa ripartizione delle responsabilità genitoriali se tale determinazione è quella meglio corrispondente a una equilibrata e continuativa relazione parentale del minore con ciascun genitore, e se, esclusi i fattori di attrito e di rivendicazione personali e derivanti dall’interruzione del rapporto di coppia, la pari assunzione dei doveri genitoriali costituisce un sistema imprescindibile per la cura e l’assistenza morale e materiale del minore stesso.(dispone quindi l’affidamento condiviso)
Trib minorenni Catania 13/1/2010
Il mancato versamento ad opera del padre delle somme dovute a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori giustifica la revoca dell’affidamento condiviso disposto dal giudice di primo grado ed impone l’affidamento esclusivo delle minori alla madre.
App. Bologna, 07/05/2008
In tema di separazione giudiziale dei coniugi, va escluso l’affidamento condiviso dei figli minori a fronte del totale disinteresse mostrato da uno dei genitori per i figli stessi (nella specie, è stato disposto l’affido esclusivo alla madre della figlia quindicenne, essendo emerso nel giudizio che il padre non la vedeva da oltre due anni, disinteressandosi completamente di lei, non versando il contributo per il mantenimento e tenendo condotte elusive e di ostacolo alle iniziative della madre).
Trib. Bologna, 17/04/2008
Qualora l’affidamento anche alla madre si riveli contrario all’interesse della minore in conseguenza di una condotta deliberatamente volta ad impedire i rapporti tra padre e figlia, il Giudice può disporre, a modifica dell’ordinanza presidenziale, l’affidamento in via esclusiva al padre, con domiciliazione presso lo stesso e suo esercizio esclusivo della potestà sulla figlia, il che non comporta, tuttavia, che debbano essere oggetto di compressione i tempi di permanenza della figlia, ancora piccola, presso la madre.
Trib. (Ord.) Firenze, 11/02/2008
In tema di separazione giudiziale dei coniugi, va escluso l’affidamento condiviso dei figli minori allorché risulti accertata la perdurante tendenza all’aggressività di uno dei coniugi, fonte di possibile pregiudizio per la prole, che va pertanto affidata all’altro coniuge (nella specie, il tribunale, alla stregua di tale principio, ha ribadito, in sede di procedimento ai sensi dell’art. 710 c.p.c., l’affido esclusivo dei figli minori preadolescenti alla madre, genitore ritenuto più idoneo ad offrire un buon modello educativo, a fronte delle perduranti, pur se attenuate, problematiche di aggressività del padre, assicurando però a quest’ultimo un ampio diritto di visita, compatibilmente con la distanza dei rispettivi luoghi di residenza, da esercitarsi pertanto anche a mezzo di collegamento in video-ripresa su Internet).
Trib. Nicosia, 22/04/2008
Secondo il nuovo art. 155 c.c., la partecipazione del genitore non convivente alle decisioni relative ai figli è imprescindibilmente collegata alla condivisione dei compiti di cura, istruzione ed educazione dei minori e deve necessariamente corrispondere ad una concreta partecipazione alla quotidianità della loro vita. Pertanto, non è possibile applicare l’affidamento condiviso quando il genitore non convivente, quali che ne siano le ragioni, da anni ha cessato o comunque diradato i rapporti col figlio, tanto più quando il minore si trova per ragioni di salute in una condizione particolarmente difficile e delicata (nel caso di specie, il figlio, un ragazzo diciassettenne affetto sin dall’infanzia da tetraparesi spastica, da molto tempo era seguito in via pressoché esclusiva dalla madre:la Corte ha ritenuto irrilevanti le ragioni che avevano determinato tale situazione, imputabile secondo una parte al disinteresse del padre e secondo l’altra alla condotta della madre).
App. Bologna, 21/09/2006
Costituisce circostanza ostativa all’AC il comportamento del padre che ha costretto le figlie ad assistere alle aggressioni perpetrate in danno alla madre, in quanto gravemente pregiudizievole per il sereno sviluppo del minore.
Trib.minorenni Palermo 14 maggio 2010