Con la sentenza n.4060/2017, la Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento, mutato oramai da un paio d’anni: non sussiste in capo al genitore un obbligo di informare e concordare preventivamente con l’altro le spese straordinarie «di maggiore interesse» per il figlio. L’obbligo di rimborso sussiste, purchè non siano stati addotti validi motivi di dissenso.
Non è necessario, dunque che i genitori trovino un accordo sulle spese straordinarie del minore. Il diniego di un genitore non può «paralizzare» l’adozione di un’iniziativa che riguardi la vita del figlio, specie se di rilevante interesse, come ad esempio la scelta di una scuola. Nel caso di specie, i giudici hanno rigettato il ricorso del padre di una minore, richiesto dalla ex moglie di rimborsare il 50% dell’iscrizione alla scuola privata da far frequentare alla figlia. L’iscrizione era tuttavia necessaria poichè la bambina era già iscritta al secondo anno di un corso presso un istituto privato, sicché il cambiamento a favore della scuola pubblica avrebbe determinato, per la studentessa, un significativo cambiamento di abitudini di vita, che l’avrebbero potuta disorientare. Occorre tutelare il «maggiore interesse» del figlio rispetto alle scelte dei genitori, sempre che – ovviamente – questi ultimi possano sostenerne l’onere economico.
L’opposizione di un genitore – afferma la Cassazione – non può «paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse, e neppure è necessario ritrovare l’intesa prima che l’iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all’interesse del minore».