Contributo per il mantenimento dei figli variabile, possibile la sospensione nei mesi di luglio ed agosto. Le “dichiarazioni” del minore, assunte nella sua audizione, sono di primaria importanza ai fini della decisione sul suo collocamento.
La Corte di Cassazione con la sentenza 2770/2017 afferma il principio di ripartizione mese per mese del contributo al mantenimento del figlio da parte del genitore non collocatario: secondo i giudici la Corte di Appello aveva positivamente dato atto «della modestia delle condizioni economiche della madre, non collocataria, ma ha tenuto conto dell’apporto economico (fornito alla stessa) del convivente – anch’egli munito di reddito lavorativo – e del fatto che la somma di € 200,00 è stata posta a carico della madre solo per otto mesi l’anno, mentre scende ad € 100,00 nei mesi di giugno e settembre, per poi essere sospesa del tutto, nei mesi di luglio ed agosto, nei quali il minore trascorre più tempo con la madre.»
Si tratta di un principio nuovo rispetto a quello consolidato secondo iul quale il mantenimento dei figli minori o non autosufficienti è una somma da calcolarsi quale onere annuale, solo ripartito mensilmente poi, per comodità di calcolo.
La Suprema Corte ribadisce anche l’impossibilità di ritenere valido il principio secondo il quale non si sia tenuto conto «nel disporre l’affidamento del minore, della maggiore idoneità della madre a prendersi cura del medesimo, desumibile da diversi elementi contenuti negli atti del processo».
La prevalenza materna è stata esclusa, proprio osservando come dall’audizione ritualmente assunta nel processo, lo stesso minore avesse manifestato di voler mantenere l’allocazione presso l’abitazione paterna, dove riceveva “attenzioni e cura da una pluralità di figure descritte e vissute come affettive”.