In ipotesi di comunione dei beni, se il conto corrente è cointestato, ciascuno ha diritto a prelevare la metà. Se preleva tutto, deve restituire all’altro la metà di sua spettanza, cioè deve , a richiesta dell’altro, a ripristinare la comunione o a indennizzare l’altro restituendogli la sua quota (il 50% della giacenza sul conto prima dei prelievi).
Se invece il conto è alimentato dai versamenti di uno solo dei coniugi (ad esempio, lo stipendio del marito), mentre la contitolarità è stata fatta per consentire all’altro dei prelievi e far fronte al ménage familiare, la presunzione di comproprietà del conto corrente può essere superata, dimostrando che la provvista è stata costituita solo col denaro di uno dei due contitolari. In tal caso, quindi, quest’ultimo ha diritto a farsi restituire tutte le somme – e non solo la metà – prelevate dall’altro senza consenso reciproco.