Commette dunque reato il padre che non versa l’assegno di mantenimento all’ex moglie e/o ai figli per poter pagare il mutuo o il canone di locazione. Il fatto di avere un debito con la banca o con il padrone di casa non lo esonera dal rispettare l’obbligo fissato dal giudice con la sentenza di separazione o di divorzio. È solo il giudice, del resto, che può interrompere tale obbligo dietro richiesta specifica dell’uomo. Quindi, il marito che ritenga di non riuscire più ad arrivare a fine mese, non può volontariamente smettere di versare il mantenimento ma deve promuovere un giudizio di revisione dell’assegno di mantenimento o divorzile.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 51625/16 del 2.12.2016