Viola gli obblighi di assistenza familiare il coniuge onerato che non versa l’assegno in favore dei figli fissato in sede di divorzio, non vale dire che ha contratto un debito a scapito dei minori, nella specie un finanziamento. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 51625/2016 (confermando la condanna ex art. 12-sexies l. 898/1970) nei confronti di un padre che aveva violato i doveri di assistenza e le prescrizioni recate prima dalla sentenza di omologa della separazione, poi della successiva sentenza di divorzio.
L’imputato aveva omesso di versare il mantenimento per i figli, più le spese straordinarie evidenziando di aver assunto impegni finanziari con un istituto di credito. Ma secondo il Giudice questa era una riprova di una prevista disponibilità di risorse. La decisione trova conferma in Cassazione.
La responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa, precisa la Corte, dall’incapacità di adempiere ogniqualvolta questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell’agente: principio che va ribadito allorquando l’inadempimento degli obblighi imposti verso i figli è frutto della scelta di soddisfare pretese creditorie diverse, nel caso i pagamento del mutuo per la contrazione degli introiti economici, si è trovato nell’impossibilità di far fronte a tutti i debiti contratti.