L’art. 317-bis, co. 2, cod. civ. impone al giudice l’adozione dei provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore e non quelli più idonei a soddisfare i desiderata degli ascendenti.
Se la frequentazione con i nonni non risponda all’interesse del minore, bene da tutelare in via principale, il ricorso dei nonni deve essere rigettato.
Il diritto dei nonni, pertanto, è destinato a soccombere rispetto a quello più meritevole di tutela del minore a condurre un’esistenza serena e a crescere in maniera sana ed equilibrata. Così ha affermato il Tribunale per i minorenni di Venezia, decreto 14 ottobre – 7 novembre 2016