Il genitore convivente con i figli (il cd. genitore collocatario) gode di una situazione privilegiata poiché ha modo di fruire dei rapporti con i bambini in modo quotidiano, potendo usufruire di costanti pernottamenti e di esperienze di vita ordinaria che compongono, in vari frammenti, ciò che è il rapporto tra un genitore e il figlio: colazioni, pranzi, cene, il risveglio al mattino, i pomeriggi a casa, le passeggiate, i giochi, la visione tella tv, etc. Inoltre, si tratta del genitore che resta a vivere nella casa familiare e che resta anche titolare di una parte di mantenimento versata dall’altro genitore in moneta. Questi, il genitore non convivente, non può beneficiare di analoghi rapporti continuativi e quotidiani con i figli. Proprio per la mancanza della normale e quotidiana convivenza, il genitore non collocatario gode dei figli “in momenti sparsi”, in genere con una serie di incontri programmati che compongono uno statuto delle frequentazioni deteriore, rispetto a quello del genitore convivente, sia quantitativamente che qualitativamente. Al riguardo, non è dirimente il fatto che tale situazione corrisponda a una scelta dello stesso genitore non collocatario, essendo preminente (e da proteggere) l’interesse del fanciullo alla bigenitorialità. Ed essa bigenitorialità non è da rintracciare nella clausola formale e dichiarata dell’”affidamento condiviso” bensì nello “stare insieme” in modo adeguato. Il preminente interesse del minore, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente sano (CEDU: Neulinger c. Svizzera, 6.7.2010; CEDU: Sneersone e Kampanella c. Italia, 12.7.2011). Al lume di queste considerazioni, in caso di contrasti tra i genitori, motivati da meri inconvenienti di fatto, deve propendersi per la preferenza verso lo statuto proposto dal genitore non convivente, al quale va garantito non “in astratto” bensì “in concreto” di godere dei figli. E’ però ovvio che la regolamentazione non può essere flessibile in presenza di coniugi “litigiosi”: ciò equivarrebbe a provocare costantemente degli scontri tra i partners. (Giuseppe Buffone, Trib. MIlano 11 marzo 2016, http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fmi.php?id_cont=16130.php)
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