Se il comodato è stipulato per esigenze del nucleo familiare, in caso di separazione consensuale dei coniugi il rilascio del bene da parte del collocatario dei figli, a cui la casa sia stata assegnata, non è automatico, poichè si desume che il comodato abbia un termine implicito correlato alle esigenze abitative della famiglia fin quando queste permangano. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21467/2016 che ha rigettato il ricorso degli usufruttuari di un’abitazione data in comodato al figlio e alla nuova.