Il Tribunale di Milano ha affermato che i redditi che probabilmente il marito ha conseguito in nero non incidono in alcun modo sulla determinazione dell’assegno che questi è eventualmente chiamato a corrispondere all’ex dopo la separazione. L’evasione comporterebbe “solo” conseguenze fiscali e penali mentre non rileverebbe nel giudizio di separazione per la valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio in quanto il giudice non potrebbe avallare dei comportamenti illeciti come questo.
La pronuncia contrasta con l’orientamento della Cassazione secondo cui, dinanzi al sospetto di attività svolte in nero, il giudice della separazione deve aver riguardo all’effettivo tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio, a prescindere dai redditi dichiarati.