Il genitore deve attivarsi per recuperare e mantenere l’immagine dell’altro genitore nei confronti del figlio. Se non lo fa, anzi scredita l’altro, può scattare il risarcimento del danno ex articolo 709-ter c.p.c. in favore del genitore “alienato”. Lo afferma il Tribunale di Roma con la sentenza 18799/2016 dell’11 ottobre 2016.
Appurato che la madre collocataria non aveva tentato di riavvicinare il figlio al padre «risanandone il rapporto nella direzione di un sano e doveroso recupero necessario per la crescita equilibrata del minore.. ma al contrario continuando a palesare la sua disapprovazione in termini screditanti nei confronti del marito», il Tribunale ha affermato che la donna avrebbe invece dovuto attivarsi per «consentire il giusto recupero del ruolo paterno da parte del figlio, che nella tutela della bigenitorialità cui è improntato lo stesso affido condiviso postula il necessario superamento delle mutilazioni affettive del minore». Occorreva favorire gli incontri padre figlio, anziché usare pretesti per evitarli, cercando di recuperare «la positività della concorrente figura genitoriale nel rispetto delle decisioni da costui assunte».
Secondo il Giudice entrambi i genitori – alla luce del corretto esercizio della responsabilità genitoriale – devono rispettare l’ex, che va salvaguardato nei confronti dei figli.
Nel caso di specie non era avvenuto, tanto che il giudice ha poi “ordinato” al genitore collocatario di condurre il figlio da un terapeuta per aiutarlo a riprendere i rapporti con il padre.
Alla luce della «condotta genitoriale, volta ad ostacolare il funzionamento dell’affido condiviso con gli atteggiamenti sminuenti e denigratori della figura paterna», il giudice – seguendo la costante giurisprudenza della sezione Famiglia del Tribunale di Roma – ha applicato il meccanismo sanzionatorio previsto dall’articolo 709-ter Cpc, ammonendo la madre e stabilendo a suo carico un risarcimento danni di 30mila euro, liquidato in via equitativa (si tratta di persone più che benestanti).
L’obiettivo dichiarato dal Tribunale è anche deterrente, ossia evitare il protrarsi delle condotte pregresse, “minacciando” in caso contrario «sanzioni ancor più gravi compresa la revisione delle condizioni dell’affido».