Il rifiuto senza giustificato motivo, da parte dell’amministratore di sostegno, di una proposta conciliativa vantaggiosa per il suo assistito integra la violazione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c e giustifica quindi la condanna del rappresentante, in solido con la parte da lui assistita che sia soccombente in giudizio alla rifusione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, ai sensi dell’art. 94 c.p.c
Tribunale Verona 14 giugno 2016 – – Est. Vaccari.