Chi intraprende una convivenza perde il diritto all’assegno da parte dell’ex coniuge. Anche se la nuova convivenza finisce. Lo ribadisce la Corte di cassazione, con la sentenza 19345/2016: l’instaurazione di una nuova famiglia di fatto scioglie per sempre qualunque connessione con il tenore e il modello di vita che caratterizzavano la precedente fase di convivenza matrimoniale.
L’ex coniuge è dunque libero da ogni obbligo di versare l’assegno di mantenimento. Nel caso di specie, l’ex moglie beneficiaria dell’assegno sosteneva di non poter più contare sul contributo del convivente perché la relazione era terminata, e lei non disponeva dei mezzi adeguati per vivere. Il Tribunale, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avevano disposto l’affido condiviso del figlio collocandolo presso il padre, esonerato dal mantenimento e anche dall’assegno divorzile in virtù della convivenza della donna.
La Suprema corte chiarisce che la perdita del diritto all’assegno è irreversibile, perché «non entra in uno stato di quiescenza ma è definitivamente escluso».
Per la Suprema corte, la formazione di una famiglia di fatto – tutelata dall’articolo 2 della Costituzione, come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole. E certamente deve rientrare nella consapevolezza il rischio che la relazione finisca.