È ammissibile la domanda della decadenza dalla responsabilità genitoriale nel processo del divorzio, formulata con un’unica istanza. Il procedimento sarà unico e il Tribunale, in sede collegiale, deciderà in merito: lo afferma, mutando il proprio precedente orientamento, il Tribunale di Milano con sentenza del 16 marzo 2016 La domanda di decadenza dall’esercizio delle responsabilità genitoriali, prevista dall’articolo 330 del Codice civile, va formulata, per radicare la competenza avanti al Tribunale civile competente per il giudizio di divorzio, con l’istanza introduttiva di questo; «il Collegio nella fase decisoria» deciderà poi se è fondata o meno.
La sentenza in commento rigetta la domanda limitativa delle competenze genitoriali evidenziando come «la rescissione definitiva del legame familiare – tra il padre e il figlio – costituisca la extrema ratio, ossia un intervento sussidiario e residuale che si riveli l’unico atto a soddisfare, in modo adeguato, il preminente interesse del minore».
Poichè il presupposto della pronuncia, non può – allora – essere «la mera irreperibilità del genitore, sopratutto laddove si tratti di cittadino straniero … là dove non sia stato accertato che la latitanza dal rapporto genitoriale dipenda da esclusive o preminenti scelte consapevoli del genitore stesso», nel caso in esame la richiesta decadenza, non è stata accolta mentre è stato confermato l’affido super esclusivo dei figli alla madre, rilevando come «le condizioni sopra indicate (di completo disinteresse della figura paterna ad osservare un consapevole ruolo genitoriale) giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali la residenza abituale, la salute, l’educazione e l’istruzione».
In buona sostanza nell’esercizio quotidiano dell’onere della responsabilità genitoriale, il genitore convivente con i figli non avrà la necessità di concordare con il genitore «latitante dai propri obblighi» nulla in merito alle scelte educative di crescita e di formazione dei figli; il tutto per evitare un danno alla crescita di questi ultimi.
Il Tribunale ha poi determinato d’ufficio «un contributo da parte del padre con decorrenza dalla domanda giudiziale». Sottolineando come il nuovo testo dell’articolo 337-ter confermi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, la sentenza ricorda come «l’irreperibilità del padre non ne giustifica l’esonero dal mantenimento» e dispone in via equitativa, l’importo di 300 euro mensili, in favore del figlio.