Gli accordi patrimoniali raggiunti dai coniugi nel giudizio di separazione non possono essere risolti per inadempimento di una parte quando danno luogo a transazioni novative; quando, cioè, si tratta di patti da cui deriva un rapporto giuridico del tutto nuovo rispetto a quello precedente.
Lo afferma il Tribunale di Torino con una sentenza del 22 giugno 2016. Nel caso di specie l’accordo di separazione prevedeva l’obbligo della moglie di impiegare la somma di 230mila euro, a lei attribuita, per l’acquisto di un immobile da intestare al figlio, con riserva dell’usufrutto in favore della moglie stessa. Poiché la donna non aveva dato corso all’accordo, il marito ha quindi chiesto la risoluzione per inadempimento del contratto «a causa familiare» e la condanna della moglie separata a restituirgli l’importo.
Infatti «anche nella disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi è ammissibile il ricorso alla transazione per porre fine o per prevenire l’insorgenza di una lite tra le parti, sia pure nel rispetto dell’indisponibilità di talune posizioni soggettive». E tale transazione – v. la sentenza 4647/1994 della Corte di cassazione – è novativa quando le parti costituiscono «un regolamento d’interessi incompatibile con quello preesistente» mediante un contratto che preveda fatti o presupposti di fatto estranei al rapporto originario.
Nel caso di specie, l’accordo raggiunto dalle parti nel giudizio di separazione era senz’altro diretto a porre fine a quella lite (dovuta a una «elevata conflittualità della coppia»), con reciproche concessioni e «la creazione di una regolamentazione degli interessi assolutamente incompatibile» con la situazione preesistente. Né, secondo il Giudice, sarebbe condivisibile l’affermazione del marito, per il quale il solo fatto che era stato avviato l’iter per la separazione non era, di per sé, indice dell’esistenza di una lite. Il contrario, infatti, è dimostrato proprio dalla scelta di rivolgersi al giudice nonché dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal presidente del Tribunale. Peraltro, anche la moglie aveva fatto concessioni al marito, avendo espressamente rinunciato «al diritto di assegnazione sull’immobile familiare», con impegno a rilasciarlo entro la fine dell’anno 2006.
La convenzione firmata dai coniugi aveva «certamente realizzato una transazione novativa»: infatti, l’accordo mirava a porre fine a una situazione conflittuale della coppia, con il riconoscimento di reciproche concessioni che avevano dato vita «a un rapporto giuridico completamente nuovo rispetto al precedente». Si applical’articolo 1976 del Codice civile, per il quale le parti non possono chiedere la risoluzione per inadempimento di una transazione quando il rapporto preesistente è stato estinto per novazione («salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato»).