Gli accordi volti a garantire la presenza del genitore sociale, nella specie l’ex compagno della madre biologica, nella vita dei figli minori di quest’ultima, assicurando loro una continuità affettiva ed una presenza dello stesso genitore sociale nel loro percorso educativo e di crescita, possono essere apprezzati dal Tribunale per i minorenni al fine di valutare il non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 333 c.c. proposto dal genitore sociale che lamentava di essere escluso dalla relazione coi minori.
Nel caso di specie i minori erano nati con inseminazione eterologa da due madri, una delle quali aveva poi cambiato sesso, e lamentato di essere esclusa dall’altra madre dalla vita dei figli: chiede quindi l’emissione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale necessari al ripristino della relazione stessa. Durante il procedimento le parti raggiungono un accordo sulla regolazione della responsabilità genitoriale: si prevede un contributo al mantenimento dei bambini da parte del genitore sociale e tempi di permanenza degli stessi presso di lui; si decide inoltre che egli riceva dal genitore biologico l’autorizzazione a comunicare con gli insegnanti, i responsabili dell’attività sportiva ed i professionisti incaricati di trattamenti sanitari rivolti ai bambini.
Il legame tra il ricorrente ed i bambini all’interno di un progetto di famiglia perseguito dagli adulti fino alla loro separazione era solido: le successive difficoltà a raggiungere un accordo, a seguito della rottura del rapporto di coppia, sulla regolamentazione delle frequentazioni tra genitore sociale e minori si rivelano quindi gravemente pregiudizievoli per questi ultimi.Il superamento di queste difficoltà mediante il raggiungimento di un’intesa esclude quindi ulteriori ambiti di intervento del Giudice tanto più che l’accordo appare «sensato e idoneo ad un adeguata tutela dei bambini».
Trib. Min. Milano 15 marzo 2016