A parte l’art. 1, che disciplina la fase della presentazione delle richieste delle parti all’ufficiale dello stato civile, da farsi congiuntamente ed esclude l’obiezione di coscienza del pubblico ufficiale, la disciplina entrata in vigore, e che da oggi consentirà la costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, è la seguente. 10 Articoli in tutto, in vigore fino a che non verranno adottati i decreti attuativi stabiliti dal comma 28 della l. 76/2016
L’art. 2 (Verifiche) definisce le verifiche che l’ufficio dello stato civile deve compiere in seguito al ricevimento della richiesta, così come disciplinato dall’art. 1.
L’art. 3 (Costituzione dell’unione e registrazione degli atti nell’archivio dello stato civile) dispone che la costituzione dell’unione sia registrata nell’archivio dello stato civile, adempimento cui l’ufficiale è chiamato a provvedere in virtù dell’art. 1, comma 3, della legge.
L’art. 4 (Scelta del cognome comune) stabilisce le modalità di scelta del cognome comune. Si prescrive che nella dichiarazione costitutiva, le parti possano indicare il cognome comune che abbiano stabilito di assumere per l’intera durata dell’unione civile.
L’art. 5 (Unione costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno dei due coniugi) prescrive che l’unione civile si costituisce automaticamente tra i coniugi se, dopo la rettificazione di sesso di uno di loro, abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non farne cessare gli effetti civili.
L’art. 6 (Scioglimento dell’unione civile per accordo tra le parti) disciplina lo scioglimento dell’unione per accordo delle parti. E’ l’ufficiale del comune di residenza di una delle parti, o del comune a cui è iscritta la dichiarazione costitutiva dell’unione, a essere competente per l’accordo di scioglimento.
L’art. 7 (Documento attestante la costituzione dell’unione) riguarda il documento attestante la costituzione dell’unione,atto “certificativo” dell’unione, che ne indica anche il contenuto: dati anagrafici delle parti, regime patrimoniale, residenza, dati anagrafici e residenza dei testimoni.
L’art. 8 (Trascrizioni e nulla osta) disciplina le trascrizioni e il nulla osta all’unione civile presentato dallo straniero, stabilendo che sono trascritte negli archivi di stato civile le unioni civili costituite all’estero secondo la legge italiana davanti al capo dell’ufficio consolare, competente in base alla residenza di una delle due parti.
L’art. 9 (Registro provvisorio delle unioni civili e formale) riguarda le formule e l’istituzione del registro provvisorio delle unioni civili.
L’art. 10 (Disposizioni finali) stabilisce che le disposizioni del provvedimento si applichino fino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti all’art. 1, comma 28, l. n. 76/2016.