L’art. 1 (Richiesta di costituzione dell’unione civile) disciplina la fase della presentazione delle richieste delle parti all’ufficiale dello stato civile. Ai fini della costituzione, quindi, due persone maggiorenni dello stesso sesso devono fare congiuntamente richiesta che deve contenere le informazioni personali dei richiedenti indicate al comma 2 dello stesso articolo. Il Consiglio di Stato esclude espressamente la giuridica configurabilità di una “obiezione di coscienza” da parte dell’ufficiale di stato civile il quale, in base a proprie convinzioni culturali, religiose o morali, rifiuti di rendere operativo l’istituto dell’unione civile. Ciò in difetto di specifica previsione normativa che contempli l’obiezione di coscienza, come avviene invece quanto all’aborto o la sperimentazione animale.