L’avvocato non può farsi pubblicità enfatizzando i costi molto bassi delle sue prestazioni, così sviando la clientela: lo ha deciso la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiarendo che la liberalizzazione in materia di pubblicità dell’avvocato non significa che siano leciti tutti i tipi di propoganda.
La pubblicità deve infatti essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare il segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria.