Il genitore che, dopo la separazione o il divorzio, si disinteressa totalmente dei figli, interrompe o non agevola gli incontri e la comunicazione, è responsabile civilmente e deve risarcire loro il danno non patrimoniale per la lesione di un diritto costituzionalmente protetto. Vale a dire il diritto del figlio a crescere con entrambi i genitori, anche dopo la separazione di questi, in virtù del principio della bigenitorialità, e dunque di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi,cui corrisponde il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. La responsabilità genitoriale nei confronti della prole sorge con la procreazione e permane anche dopo la crisi della famiglia.
Se il genitore, dopo la separazione, sparisce, arreca alla prole un danno, ossia quello di crescere senza un riferimento importante, con grave perdita affettiva.
Secondo la sentenza del Tribunale di Roma n. n. 11564/16 la totale inerzia del padre nell’instaurazione del rapporto con la prole genera un danno che va risarcito in qualsiasi momento trattandosi di una lesione dei valori fondamentali della persona.
All’illecito civile si aggiunge la responsabilità penale per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla famiglia non versando il mantenimento.
Anche la Cassazione in più occasioni ha espresso il principio secondo cui il disinteresse mostrato dai genitori nei confronti dei figli per lunghi anni integra gli estremi di un illecito civile, dando diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali