Commette reato punibile ex art. 570 c.p. l’uomo che solo saltuariamente versa alla moglie l’assegno e in minma entità, trascurando le sue esigenze, in quanto ciò non soddisfa l’obbligo di prestare i mezzi di sussistenza.
Nel caso di specie la somma versata dall’uomo aveva a mala pena soddisfatto le esigenze dei figli, mentre gli importi destinati alla moglie erano stati saltuari e modesti, tanto che questa era stata costretta a chiedere aiuto ai propri genitori e a reperire un lavoro.