I genitori di un ragazzo affetto da handicap grave ai sensi della legge 104/1992 hanno richiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il figlio, da poco divenuto maggiorenne, paventando la necessità della nomina in via provvisoria ed urgente di un ads.
Il Tribunale ha sottolineato di aver ripetutamente aderito ad un indirizzo giurisprudenziale che ritiene ammissibile la nomina di un coamministratore in affiancamento all’amministratore di sostegno in relazione a circostanze differenziate quali l’esistenza di un conflitto di interesse tra beneficiario e amministratore o la complessità dell’amministrazione ovvero la necessità di specifiche e differenziate competenze.
La richiesta avanzata dai genitori, nel presente procedimento, si poggia su una motivazione differente, quella di non far venire meno il rapporto bigenitoriale, pienamente instauratosi con il figlio, che per quest’ultimo rappresenta una ricchezza emotiva indistinta che fa capo tanto all’uno quanto all’altro genitore. La presenza di due figure di amministratore di sostegno è sicuramente da favorire in casi, come questo, nei quali il beneficiario sia estremamente legato a varie figure familiari la cui esclusione dal rapporto diretto con il beneficiario potrebbe costituire un danno proprio per quest’ultimo.
Peraltro, al fine di evitare che la nomina di un coamministratore si riveli un ostacolo al concreto e sollecito svolgimento della misura, appare opportuno differenziare i poteri conferiti a ciascun genitore al fine di garantire agli stessi, pur nel comune accordo tra loro, una autonomia operativa mediante una suddivisione dell’incarico.
Tribunale ordinario di Genova – ufficio del giudice tutelare – decreto del 17.12.2015