In caso di separazione, le spese condominiali sono a carico dell’assegnatario, salvo che il Giudice abbia disposto diversamente. Così, ad esempio, se il magistrato stabilisce che la casa si assegnata alla moglie, sarà quest’ultima a dover pagare l’amministratore. Ma, in caso di mancato versamento delle spese mensili, il decreto ingiuntivo potrà essere notificato anche all’effettivo proprietario, ossia l’altro coniuge non assegnatario.
Si verifica una scissione tra l’utilizzatore del bene e il proprietario. Di solito, il Giudice le spese sono a carico dell’utilizzatore, ma non sempre: è il caso, ad esempio, in cui il coniuge beneficiario della casa sia anche nullatenente e non ha quindi la possibilità di pagare neanche le spese di condominio. In tal caso, è necessario che il Giudice espressamente specifichi che detti oneri sono a carico del proprietario dell’immobile.
Se nulla è detto nel provvedimento, si applica la regola generale: