Con il divorzio breve, no alla modifica delle condizioni fissate con la sentenza di separazione. Infatti, la circostanza che la separazione sia «particolarmente recente» rende improbabili mutamenti tali da giustificare la revisione delle condizioni. Lo afferma il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 13 maggio scorso.
Un uomo, nel presentare domanda di divorzio, chiede la revoca degli assegni di mantenimento per moglie e figlio, concordati con la separazione. Ma il tribunale respinge la richiesta. Per le statuizioni economiche – ricorda il Tribunale – l’assetto emerso durante la separazione, seppur non vincolante, rappresenta un indice di riferimento idoneo a fornire elementi utili per valutare sia il tenore di vita coniugale che le condizioni economiche delle parti. Del resto, nella fase presidenziale della causa divorzile, tesa a emettere provvedimenti temporanei e urgenti, il materiale probatorio raccolto è ridotto e la cognizione è sommaria. Così, le condizioni stabilite in sede di separazione a seguito di istruttoria o concordate se consensuale, assumono «un importante valore indiziario ai fini delle determinazioni provvisorie». Soprattutto «quando poco tempo sia trascorso dalla separazione all’udienza presidenziale di divorzio».
Nel caso di specie, dato che la separazione è particolarmente recente e non si riscontrano cambiamenti eccezionali in famiglia, vanno confermate, almeno in via provvisoria, le condizioni stabilite.