Al coniuge superstite non spetta il diritto di continuare anche dopo la morte dell’altro coniuge se quest’ultimo non aveva la proprietà dell’immobile, ma solo l’usufrutto.
Il diritto di abitazione nella casa del coniuge deceduto discende dalla legge, spetta anche se l’immobile cade in successione, ad esempio, con i figli, e sempre che si trattasse della residenza famigliare.
Ma nessun diritto abitativo post mortem sorge in capo al coniuge rimasto in vita se l’altro, sulla casa, aveva non un diritto di proprietà, ma un diritto di usufrutto.
Lo ha ricordato anche il Tribunale di Roma con la sentenza n. 19728/16