Si considera assunto per le esigenze familiari, prescindendo dalla natura dell’obbligazione, ogni debito diretto al mantenimento e allo sviluppo della famiglia. Conseguentemente, il pignoramento dei beni apportati al fondo patrimoniale sarà ammesso solo nell’ipotesi in cui l’istante agisca per soddisfare crediti derivanti dall’omesso pagamento di debiti contratti per esigenze familiari. Così ha stabilito il Tribunale di Como con pronuncia del 14 marzo 2016
Nel caso di specie, l’opponente, coniuge del debitore esecutato, deduce l’impignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, ritualmente costituito per atto pubblico e pubblicizzato nelle forme richieste dagli articoli162 u.c. e 2647 codice civile, sostenendo poi l’estraneità del debito alle necessità familiari, conosciuta al creditore procedente.
Il Tribunale di Como rigetta la domanda dell’opponente, non avendo la moglie fornito la prova di estraneità alle esigenze familiari dei debiti contratti dal marito.
Spetta infatti al debitore provare che il creditore conosceva l’estraneità dell’obbligazione ai bisogni della famiglia, sussistendo una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze familiari (visto anche il disposto dell’articolo 143 comma 3 codice civile). La prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni semplici ai sensi dell’articolo 2729 del codice civile (fra le tante, Cassazione n. 1652/2016, Cassazione n. 5385/2013, Tribunale di Reggio Emilia 20 maggio 2015).