Il primo giugno, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno ha trasmesso la circolare n. 7/2016 riguardante «Legge 20 maggio 2016, n. 76 (“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”). Art.1, commi 36-65. Prime indicazioni sugli adempimenti anagrafici in materia di convivenze di fatto».
L’attività degli uffici anagrafici. Alla luce delle disposizioni normative relative alla convivenza di fatto (comma 36), all’accertamento della stabile convivenza (comma 37), al contratto di convivenza (comma 51), alla sua registrazione in anagrafe (comma 52) e alla cessazione del vincolo contrattuale (comma 59), «l’attività degli uffici anagrafici riguarderà, quindi, l’iscrizione delle convivenze di fatto, la registrazione dell’eventuale contratto di convivenza, ed il rilascio delle relative certificazioni».
Iscrizione delle convivenze di fatto. Dovrà essere eseguita secondo le procedure già previste dall’ordinamento anagrafico e, in particolare, dagli artt. 4 e 13, d.P.R. n. 223/1989, come richiamati dal comma 37 dell’art. 1 l. n. 76/2016.
L’art. 4 recita: Famiglia anagrafica.
1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
L’art. 13 recita: Dichiarazioni anagrafiche.
1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all’art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:
a) trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero;
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
d) cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo di studio.
2. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica; ai dichiaranti deve essere rilasciata ricevuta.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria documentazione.
4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.
Registrazione del contratto di convivenza. Costituisce un nuovo adempimento che l’ordinamento ha configurato quale base giuridica della opponibilità del contratto ai terzi. L’ufficiale di anagrafe del comune di residenza dei conviventi, ricevuta copia del contratto, trasmessa dal professionista, procederà:
1) a registrare, nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che in quelle individuali, data e luogo della stipula e data ed estremi della comunicazione da parte del professionista;
2) ad assicurare la conservazione della copia del contratto agli atti dell’ ufficio.
Anche la risoluzione del contratto dovrà essere registrata nella scheda di famiglia dei conviventi, oltre che nelle schede individuali, mediante indicazione della data e del luogo della risoluzione, della causa e degli estremi della notifica, da parte del professionista, o della comunicazione da parte dell’ufficiale di stato civile.
Certificazioni anagrafiche. Dovranno contenere i dati contrattuali registrati nelle schede come sopra descritti. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle schede, come richiamato dal comma 55, dovrà avvenire conformemente alla normativa sulla privacy (d.lgs. n. 196/2003), garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza.
I sindaci dovranno segnalare le eventuali problematiche emergenti nella fase di prima applicazione.