Per i conviventi di fatto i diritti e i doveri previsti dalla legge 76/2016 scattano automaticamente, senza bisogno che la coppia si registri all’anagrafe. E’ sufficiente che si tratti di convivenza di fatto stabile (intesa come dimora abituale nello stesso Comune). Le regole si applicano automaticamente anche alle convivenze di fatto già in essere.
Naturalmente la coppia (etero o omosessuale) può rendere in Comune le dichiarazioni anagrafiche (di residenza o di stato di famiglia), che hanno tuttavia solo valore di prova dell’esistenza e della durata della convivenza, la cui stabilità andrà accertata in base alle norme del Regolamento anagrafico della popolazione residente che prevedono:
– l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente di ogni Comune anche delle persone conviventi: nella definizione di “famiglia anagrafica” sono ricomprese, infatti, anche le persone legate da vincoli affettivi
– rilascio delle relative certificazioni anagrafiche (ad trasferimento di residenza). Basta dichiarazione di residenza nella stessa abitazione ma ancora più incisiva, ai fini probatori, è la certificazione di stato di famiglia derivante dalla dichiarazione di aver costituito una nuova famiglia.
La prova della convivenza può essere data anche in modo diverso (ad esempio con dichiarazioni testimoniali).
La dichiarazione anagrafica tuttavia è molto importante perché prova l’inizio e della durata della convivenza, che hanno valore per l’applicazione di numerosi diritti, come ad esempio il diritto del partner superstite a subentrare, in caso di morte dell’altro, nel godimento dell’immobile di comune abitazione.
E’ consigliabile una dichiarazione contestuale di entrambe le parti che attesti la comune residenza nello stesso Comune. Se la dichiarazione è fatta da uno soltanto, questi dovrà darne comunicazione all’altro mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, altrimenti non sarà possibile utilizzare le risultanze anagrafiche per provare la convivenza ai fini di ottenere i benefici di legge.
Le dichiarazioni anagrafiche sono obbligatorie per i conviventi di fatto come per ciascun cittadino tanto che l’anagrafe può provvedervi anche d’ufficio in caso di inerzia dei soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni dovute per legge.