Il genitore separato o divorziato che abbia iscritto i figli alla scuola privata non è tenuto a comunicarlo preventivamente all’altro ; per cui, rientrando tale spesa tra quelle straordinarie, l’ex coniuge, anche se non consultato, dovrà corrispondere il 50% dell’importo. Lo afferma il Giudice di Pace di Taranto con una sentenza del 31/3/2016, riprendendo il recente orientamento della Cassazione secondo il quale le spese straordinarie, quando sono necessarie nell’interesse primario del figlio, non necessitano di essere concordate in anticipo tra i genitori; pertanto, se uno dei due non paga la propria quota, l’altro che ha anticipato può ottenere un decreto ingiuntivo.