Se, a fronte di una solenne promessa di matrimonio, non hanno fatto seguito le nozze, a norma dell’art. 80 c.c. la promessa sposa/o ha diritto al risarcimento del danno. Tuttavia, se lo scioglimento della promessa dipende da una giusta causa nessuno dei due può chiedere all’altro il risarcimento. Se promessa invece era “semplice”, sorge solo il diritto alla restituzione dei doni fatti a causa della promessa.
Secondo il Tribunale di Cagliari, sentenza numero 487/2016, rappresenta una giusta causa idonea a rompere la promessa di matrimonio anche l’intollerabilità della convivenza.
Nel caso di specie, la donna sosteneva che il suo fidanzato l’avesse lasciata appena un mese prima della data stabilita per le nozze, oramai organizzate, con tanto di pubblicazioni e, vestito e mobili d’arredo acquistati. Il fidanzamento tuttavia era stato interrotto per le continue litigate, iniziate dopo che la coppia, in vista del matrimonio, aveva deciso di iniziare la convivenza.
Secondo i Giudici sussiste la giusta causa per annullare il matrimonio, e non v’è alcun diritto al risarcimento del danno.