Non è pignorabile la pensione di invalidità totale né l’indennità di accompagnamento; si può invece pignorare la pensione di inabilità purché non inferiore ai limiti previsti dalla legge per garantire la sopravvivenza del beneficiario
Lo afferma il Tribunale di Padova con l’ordinanza 14.01.2016
Infatti:
pensione di inabilità: rientra tra le pensioni, a carattere previdenziale, di vecchiaia, invalidità e ai superstiti nonché alle comuni pensioni spettanti ai lavoratori. Il pignoramento segue le regole generali: se il blocco avviene presso il datore di lavoro, esso non può essere superiore a un quinto, che si calcola escludendo il cosiddetto minimo vitale che, dal 2015, corrisponde a 672,76 euro. Tale limite serve per garantire la sopravvivenza del beneficiario;
pensione per l’invalidità totale e indennità di accompagnamento: esse vanno ricomprese tra i sussidi assistenziali e, pertanto, non possono essere mai pignorate.