Il Giudice, prima di dichiarare lo stato di abbandono di un minore che rappresenta il primo passo per l’adozione, deve tentare l’affido familiare temporaneo.
L’adozione è una misura eccezionale, e va disposta solo in presenza di fatti gravi che attestano lo stato di abbandono del minore.
Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 7391/16, in un caso in cui i due genitori della minore soffrivano entrambi di «patologie psichiatriche» che li rendevano inadeguati a svolgere il ruolo di genitori. Secondo la Corte d’Appello il padre non era in grado di assicurare alla figlia uno sviluppo equilibrato, nemmeno con il supporto dei servizi sociali. La CTU escludeva anche che fosse possibile l’ affido temporaneo etero-familiare della bambina, allo scopo di favorire il recupero delle capacità genitoriali.
La Cassazione ribalta la sentenza e accoglie la richiesta dei genitori: per lo stato di adottabilità, occorre esperire tutti i tentativi possibili per cercare di recuperare il rapporto genitore-figlio. E’ possibile ricorrere alla dichiarazione di adottabilità del minore solo in presenza di fatti «gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale», da dimostrare in concreto, «senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari d’incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, quando non siano basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto». L’adozione, «recidendo ogni legame con la famiglia d’origine», costituisce una misura eccezionale «cui è possibile ricorrere non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici». Tra queste misure c’è anche l’affido familiare di carattere temporaneo perché sia tutelato l’interesse superiore del figlio. In definitiva, «ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono, che è presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale, in concreto, di ciascuno di loro, a tal fine verificando l’esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con gli stessi».