L’invalidità non è un buon motivo per ridurre l’assegno di mantenimento per l’ex: occorre valutare in modo specifico le condizioni economiche della coppia e anche la capacità lavorativa dell’obbligato, che non è automaticamente esclusa per il solo fatto di essere invalido.
Lo afferma la Cassazione con ordinanza n. 6252/2016 accogliendo il ricorso di una donna contro la sentenza d’appello che aveva ridotto l’assegno a carico del marito sul presupposto dell’invalidità.
Infatti, non è detto che la salute precaria precluda lo svolgimento di un’attività
lavorativa e inoltre l’assegno di invalidità può ben essere attribuito anche a chi continua a lavorare.
Nel caso di specie poi le condizioni economiche dell’ex marito erano discrete, disponendo questi “di un conto corrente con un saldo cospicuo e di una casa, oltre quella di proprietà, dove vive”.
L’assegno per la moglie andrà quindi ricalcolato alla luce di una “comparazione articolata, analitica e specifica delle condizioni economiche dei coniugi che, per molti versi, non è stata approfondita”