La depressione o un’improvvisa incapacità economica non scriminano il padre inadempiente dal reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare.
Secondo la sentenza 12283 del 22 marzo 2016 della sesta sezione penale della Cassazione «per escludere la responsabilità, l’impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’articolo 570 Cp, deve essere assoluta e costituire una situazione di persistente, oggettiva, incolpevole indisponibilità di introiti l’imputato ha l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi la sua impossibilità di adempiere alla obbligazione, ma non vale a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà».
E non basta una erogazione parziale del mantenimento da parte di terzi.
La Cassazione ribadisce che «lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi, anche con eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza». Senza contare poi che nel caso di specie il ricorrente è uomo giovane e sano (meramente asserita risulta la depressione che lo avrebbe colto) e che le contenute dazioni (peraltro non provate) di denaro o altri beni alla figlia non integrerebbero comunque l’adempimento richiesto.