Nell’ambito di un procedimento di separazione personale i coniugi, in ossequio al principio di autonomia contrattuale, possono disciplinare nelle condizioni di separazione aspetti patrimoniali e personali della vita coniugale. Il Tribunale ha rifiutato l’omologazione della separazione avendo i coniugi, con lo scopo di adempiere il loro obbligo alimentare come ascendenti nei confronti dei nipoti, inteso porre in essere un “negozio destinatorio puro”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2645 ter c.c., su un immobile di loro proprietà senza accompagnare tale vincolo da alcun altro negozio che abbia l’effetto di trasferire la proprietà del bene. Ritengono i giudici inammissibile la creazione di un vincolo di destinazione “autoimpresso”, e che l’art. 2645 ter c.c. sia una norma sugli effetti complementari rispetto a quelli traslativi e obbligatori delle singole figure negoziali cui accede il vincolo di destinazione. Né le condizioni sottoposte dai coniugi al Tribunale possono essere ricondotte all’istituzione di un trust autodichiarato in ragione della diversa essenza dei due istituti.