Non esiste l’obbligo di previa concertazione con l’altro genitore delle spese straordinarie: valido il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del padre che non collabora alle spese straordinarie per il figlio anche se è solo un genitore a decidere sull’esborso.
Lo afferma l’ordinanza n. 4182/16 della Cassazione rigettando il ricorso di un uomo che si era opposto al al decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il rimborso delle spese scolastiche effettuate dalla ex per il figlio, quantificate in più di 4mila euro. La moglie aveva deciso unilateralmente di iscrivere il figlio in una scuola privata per il recupero del ritardo scolastico, contro il volere del marito.
Nel caso di mancato accordo e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice deve verificare «la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante una valutazione sulla commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità che ne deriva ai minori e sulla sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori». Il coniuge convenuto in giudizio che deve rimborsare la spesa deve opporre, con una difesa «non meramente assertiva, ma articolata su specifici motivi di dissenso, valutabili dal giudice, la non rispondenza delle spese all’interesse del minore».