Tra le spese straordinarie per la prole rimborsabili dall’altro genitore non rientrano tutte le spese mediche, ma solo quelle non prevedibili o routinarie e non procrastinabili.
Occorre poi, ai fini del rimborso, il previo accordo tra i genitori, salvo non si dia prova dell’urgenza del predetto intervento medico.
Lo afferma il Tribunale di Roma con una sentenza del 13 gennaio 2016.
Sono quindi ordinarie e non rimborsabili a parte, ad esempio, le spese mediche per visite di controllo, o di routine, o abituali trattamenti terapeutici, per l’acquisto di farmaci da banco, visite pediatriche.