L’affidamento condiviso dei minori è la regola, a cui tuttavia il Giudice può derogare se risulta contrario all’interesse del minore.
Il comportamento del genitore che viola i diritti e doveri nei confronti dei figli rileva ai fini dell’affidamento è può giustificare l’affido esclusivo.
Lo ribadisce il Tribunale di Caltanisetta con una sentenza del 30/12/2015 con cui afferma che, a seguito della riforma che individua nell’affido condiviso la regola in caso di separazione o divorzio, “si è voluto definitivamente porre al centro l’interesse superiore del minore a mantenere rapporti con entrambi i genitori (…), in modo tale che le decisioni giudiziali che lo riguardano tengano conto, per quanto possibile, dell’esigenza di salvaguardare tale fondamentale diritto”. Alla regola dell’affidamento condiviso dei figli si può derogare “solo ove la sua applicazione risulti contraria all’interesse del minore.
Nel caso all’esame dei Giudici il padre era venuto meno all’obbligo di mantenere i digli e, soprattutto, non aveva rispettato il regime delle visite, così ledendo il “primario diritto dei figli minori a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori”. Inoltre, pur asserendo che era stata la moglie a impedirgli di vedere i figli, nei fatti non aveva fatto ricorso a nessuna delle misure predisposte dall’ordinamento a tutela dei propri interessi e dei diritti della prole.
La tacita accondiscendenza al comportamento ostativo della moglie che avrebbe impedito la frequentazione dei figli è indice di irresponsabilità, ed è contraria al supremo interesse dei minori, che, quindi, vengono dal Tribunale affidati alla madre in via esclusiva.