Se la moglie reagisce all’aggressività del marito non c’è reato di maltrattamenti in famiglia.
Parola della Cassazione penale, che con la sentenza 5258/2016 così specifica:
1) La materialità del fatto deve consistere in una condotta abituale che si estrinsechi con più atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze.
2) Deve pertanto escludersi, che la compromissione del bene giuridico protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l’incolumità personale, la libertà o l’onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre al soggetto passivo un regime di vita vessatorio, oggettivamente mortificante ed insostenibile;
3) Alla luce di tali principi, per la Suprema Corte i giudici di appello hanno correttamente escluso la sussistenza del reato di maltrattamenti, in relazione alla tipologia delle relazioni familiari intercorse fra i coniugi: fra l’imputato, notaio, e la parte civile, avvocato, infatti “si è venuto ad instaurare un rapporto di accesa conflittualità, tensione e radicata contrapposizione, ove viene in rilievo da un lato, il temperamento irascibile di lui,i suoi accessi di collera ed i comportamenti spesso trasmodanti nella maleducazione, dall’altro lato la costante capacità reattiva della moglie e l‘assenza di un supino atteggiamento rispetto alle intemperanze anche verbali del marito, nel quadro di un rapporto protrattosi per anni e connotato da continui diverbi, incomprensioni e litigi…, tra persone dotate entrambe di un carattere molto passionale, per inferirne logicamente l’impossibilità di configurare un comportamento obiettivamente caratterizzato da tratti di abituale e sistematica prevaricazione, basato su una posizione di passiva soggezione dell’una nei confronti dell’altro”.
In conclusione, per la Cassazione, quando in un contesto familiare di forte conflittualità, vi è una sorta di equilibrio, in negativo, tra i coniugi, non ricorre la fattispecie di reato in esame, mentre solo quando tale equilibrio viene meno e si viene a creare una situazione in cui una parte prevarica sull’altra, si può ritenere integrato il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p