Se la casa viene assegnata a uno dei coniugi a seguito di separazione chi paga le tasse inerenti l’immobile?
Occorre distinguere:
– immobile di proprietà di entrambi gli ex coniugi: l’imposta sulla casa (cd. TASI) è dovuta da entrambi in base alla percentuale di proprietà (con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale);
– immobile di proprietà esclusiva dell’ex coniuge non assegnatario: la TASI va ripartita fra gli ex coniugi secondo le regole ordinarie previste in caso di locazione e comodato (quota variabile dal 10 al 30% a carico dell’assegnatario). Se la casa assegnata è in locazione (es. casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice ad uno di essi), la TASI va calcolata secondo le regole ordinarie.
Con una recente sentenza la Cassazione (2675/2016) ha chiarito che, nel caso in cui la casa sia cointestata ai due coniugi, ma assegnata alla moglie, il marito deve versare comunque la metà dell’importo della tassa. Infatti, secondo la Corte, l’assegnazione dell’immobile alla moglie rappresenta un diritto assolutamente atipico di godimento, ossia che non fa sorgere una proprietà o altro diritto reale. Il marito, a seguito dell’assegnazione della casa all’ex, non ne perde la titolarità giuridica ma non ne ha solo, per un determinato periodo, la materiale disponibilità. Quindi deve continuare a pagare l’imposta, per la metà di sua proprietà, come se la casa fosse affittata.